Generalità
Art. 1
Tutti
gli Aderenti all’Associazione denominata Gruppo Astrofili Menkalinan -
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, denotata anche con la sigla
G.A.M. - O.N.L.U.S., sono disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento
Interno.
Art. 2
1.
I Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo, il
Registro (Libro) dei Soci, l’eventuale Libro Cassa e tutti gli altri documenti di
cui, o a norma di Legge o secondo disposizione del Consiglio Direttivo, è
necessaria la conservazione, vengono raccolti e custoditi nella sede sociale
dell’Associazione.
2.
Le raccolte riportate al precedente comma devono essere
completate almeno dieci (10) giorni prima della seduta dell’Assemblea
ordinaria.
Art. 3
Le
Assemblee dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi
Collegiali dell’Associazione possono essere disposte presso la sede Sociale o
altra sede idonea.
Art. 4
1.
Le assemblee preposte (Consiglio Direttivo, Assemblea dei
Soci Ordinaria e Straordinaria), prima di procedere alla discussione dei vari
ordini del giorno e alle probabili conseguenti delibere, dovranno
preventivamente approvare, previa lettura da parte del Segretario o del
Presidente, il Verbale di Assemblea o di Consiglio Direttivo inerente
all’ultima riunione effettuata dall’Organo Collegiale interessato.
2.
L’accettazione dei Verbali redatti, in caso di opinioni
contrastanti tra i Soci presenti, verrà compiuta tramite votazione. In caso di
parità il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, prevale.
3.
L’Assemblea o il Consiglio Direttivo può esentare chi di
dovere dalla lettura del Verbale precedente, accettando così in modo
inequivocabile quanto in esso riportato, solo con decisione unanime.
4.
I fogli costituenti i Verbali redatti saranno firmati a
lato, nel caso di verbalizzazione di una riunione di Consiglio Direttivo, dal
Presidente o, nel caso di verbalizzazione di una riunione di Assemblea, dal
Presidente dell’Assemblea, se diverso dalla persona del Presidente, e saranno
comunque sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell’Organo Collegiale interessato.
5.
In seno al Consiglio Direttivo o all’Assemblea dei Soci,
ovvero alla prima riunione utile di uno dei due Organi Collegiali dopo la
consegna del Modulo di Adesione/Rinnovo da parte del Socio, verrà verbalizzata
l’avvenuta presentazione del Modulo.
Art. 5
1.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo o degli altri Organi
Collegiali, il Presidente dell’Assemblea verifica l'elenco del Soci aventi diritto di voto e, predisponendo
le schede, può optare per il voto segreto invitando i Soci a nominare due
scrutatori.
2.
Nominati i membri del Consiglio, l’Assemblea, secondo le
modalità predisposte dal Presidente dell’Assemblea, dà indicazione del membro
da eleggere come Presidente. Il Consiglio può deliberare contrariamente a
quanto disposto dall’Assemblea se il membro candidato alla Presidenza declina a
favore di altri Consiglieri.
Diritti e Doveri dell’Associato
Art. 6
1.
In sede di Assemblea, ciascun Socio può formulare proposte
o chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.
2.
Ogni Socio può esprimere un solo voto.
Art. 7
Qualora non fossero completate le raccolte di cui all’Art. 2, il Socio
può richiedere, secondo quanto disposto dall’Art. 9 comma 3. dello Statuto, la
consultazione del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del
Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo visionando direttamente i fogli
elettronici utilizzati per la loro redazione. Di tali fogli non può comunque
richiedere copia.
Art. 8
Presso gli impianti e le strutture dell’Associazione è
permesso, da parte dei Soci che ne facciano richiesta e se ne assumano la
responsabilità secondo quanto indicato nell’Art. 12 comma 3., l'accesso a
persone estranee, purché il Socio richiedente risponda dell'assoluta
correttezza dell'ospite secondo il buon costume e secondo le modalità ed i
limiti fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
Il Socio può proporre l’acquisto di materiale (libri, strumenti
osservativi, riviste, ecc.), l’organizzazione di seminari o serate osservative,
anche in collaborazione con le scuole o con altri Enti, e progetti di qualunque
natura che si riferiscano alle attività proprie dell’Associazione. In tutti i
casi, l’iniziativa è soggetta al parere del Consiglio Direttivo.
Art. 10
Il Socio può cedere all’Associazione il materiale astronomico, o più in
generale scientifico, da lui prodotto, pur rimanendo proprietario del copyright.
In caso di utilizzazione, l’Associazione si impegna a rifondere il Socio della
spesa da lui sostenuta con i primi fondi ottenuti come contributo volontario.
Art. 11
Il Socio si
impegna a rispettare il parere vincolante del Consiglio Direttivo riguardo alle
iniziative che Egli propone.
Art. 12
Le
proposte avanzate dal Socio avente come fine le attività (finalizzate o meno
alla produzione di materiale astronomico) promosse dall’Associazione impiegando
attrezzatura o fondi della medesima devono avere il seguente iter:
1.
Domanda
informale scritta al Presidente dell’Associazione e al Consiglio Direttivo, in
cui siano riportati in sintesi gli obiettivi dell’iniziativa, le attrezzature
utili allo scopo ed eventualmente un dettagliato preventivo di spesa;
2.
Approvazione del Consiglio Direttivo e conseguente
stanziamento dei fondi necessari e messa a disposizione del materiale per un
periodo di tempo ritenuto adeguato all’iniziativa;
3.
Assunzione, da parte dei Soci coinvolti, mediante un
apposito modulo elaborato dal Consiglio Direttivo o semplice foglio
sottoscritto con allegata copia di un documento di riconoscimento, della
responsabilità sul materiale ricevuto in prestito, che sarà indicato su un
apposito modulo elaborato dal Consiglio Direttivo o su semplice foglio sottoscritto
dal Tesoriere o dal Presidente;
4.
Obbligo di un rapporto osservativo scritto o verbale, se
quest’ultimo è tenuto in Assemblea o in sede di Consiglio Direttivo.
Art. 13
In caso di
utilizzo di beni dell’Associazione, non appena richiesto dal Presidente o dal Tesoriere
incaricato dal Consiglio Direttivo, il Socio è tenuto a riportare le
attrezzature o le eventuali credenziali di accesso (pass, chiavi, altro) alle
opportune sedi dell’Associazione negli orari e con le modalità comunicateGli.
Art. 14
Il Socio si
impegna, in caso di esposizione, o di un qualsiasi uso che non sia privato, del
materiale che Egli produce usufruendo di finanziamento o
attrezzatura dell’Associazione, a render nota la collaborazione, rendendo
esplicito che la realizzazione è avvenuta con il sostegno dell’Associazione.
Art. 15
Il Socio iscritto
da meno di un anno e/o poco istruito all’uso dei vari strumenti può usufruire
dei beni dell’Associazione se accompagnato da almeno un Socio Senior. Il
Consiglio Direttivo, qualora ne riconosca l’accortezza, può stabilire
l’inopportunità di tale accompagnamento, esentando il Socio ad essere
affiancato.
Art. 16
Il Socio è
responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti
o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto
comune da lui commesse nell'espletamento delle attività promosse
dall’Associazione.
Consiglio Direttivo
Art. 17
1.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma,
presso la sede Sociale dell'Associazione.
2.
Il Presidente può convocare la riunione in
altra sede purché sia assicurato a tutti i Consiglieri la possibilità di
raggiungimento.
Art. 18
Nelle
riunioni in cui sarà assente il Segretario, sarà compito del Presidente
redigere il relativo Verbale che, dunque, sarà sottoscritto solo dal
Presidente.
È in
facoltà del Presidente dare mansione di Segretario Verbalizzante per quella
seduta ad un altro Consigliere.
Art. 19
Le
spese ordinarie (cancelleria, accessori telescopi, etc.) come quelle
eccezionali necessarie per la corretta gestione delle varie iniziative
dell’Associazione, saranno effettuate dal Presidente, secondo il suo buon
senso, o da un suo delegato, per un importo massimo pari a un quindicesimo del
totale delle entrate messe in bilancio con il Rendiconto Preventivo decurtate
delle eventuali spese fisse (canoni, bolli e spese per conti correnti bancari
e/o postali, abbonamenti, etc.); nel caso di investimenti maggiori è necessaria
delibera del Consiglio Direttivo, ratificata anche a posteriori.
Art. 20
1.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può
costituire delle Sezioni o Gruppi di Lavoro e/o di Ricerca interni
all’Associazione per garantire al meglio la riuscita delle attività che Essa si
prefissa.
2.
Il Consiglio ha facoltà di nominare a sua discrezione il
Coordinatore della Sezione o Gruppo di Lavoro e/o di Ricerca, il quale sarà il
diretto referente del Consiglio all’interno della Sezione o Gruppo di Lavoro
e/o di Ricerca.
3.
Tutti i Soci in regola con la quota associativa possono ricoprire
l’incarico di Coordinatore.
4.
Può ricoprire la mansione di Coordinatore anche
chi non è Socio, purché riconosciuto come esperto.
Disposizioni Finali
Art. 21
Essendo il presente
Regolamento redatto in funzione dello Statuto dell’Associazione, per quanto qui
non determinato si rimanda ad Esso e alla varie delibere raccolte nel Libro dei
Verbali di Consiglio Direttivo e di Assemblea dei Soci.
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