Denominazione, Durata, Sede
Art. 1
Il
Gruppo Astrofili Menkalinan - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
denotato anche con la sigla G.A.M. - O.N.L.U.S. avendo assunto e facendo uso nella
propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale” ovvero dell’acronimo “O.N.L.U.S”, e di seguito indicato con il titolo
di Associazione, é un'associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro
tra studenti e dipendenti dell'Università della Calabria e altri soggetti
esterni all'Università interessati agli argomenti di discussione.
Art. 2
L’Associazione
ha durata illimitata nel tempo.
Art. 3
L’Associazione
ha sede sociale presso il Dipartimento di Fisica dell'Universitá della Calabria
in località Arcavacata di RENDE (CS).
Finalità
Art. 4
L’Associazione
svolge la propria attività essenzialmente su base di volontariato degli Associati,
degli Aderenti e dei Sostenitori e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale. In particolare:
1.
promuove e diffonde principalmente la scienza astronomica,
e genericamente le discipline ad essa correlate, nel territorio;
2.
svolge attività di indagine astronomica;
3.
amplia gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed
operatori sociali, in campo scientifico, e più precisamente in quello
astronomico, affinché sappiano trasmettere le cognizioni scientifiche;
4.
si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione
permanente;
5.
accresce la conoscenza delle scienze astronomiche
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
6.
si pone come punto di riferimento per quanti, svantaggiati
o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed
espressioni della cultura scientifica e in particolare astronomica, un sollievo
al proprio disagio;
7.
ricerca collaborazioni con gli enti pubblici per il
concreto perseguimento delle finalità esposte nei punti precedenti.
Art. 5
1.
L’Associazione per il
conseguimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, tra le quali:
1.
realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio,
progettazione, allestimento di iniziative a carattere scientifico e qualsiasi
altro genere di manifestazione culturale utile al raggiungimento dello scopo Sociale;
2.
organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari
informali di astronomia e astrofisica, serate osservative, proiezioni di films
e documentari, tavole rotonde, lezioni, corsi, stàges, sia per adulti che per
bambini e ragazzi;
3.
attività di formazione mediante corsi di aggiornamento
teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di
perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
4.
attività editoriale mediante pubblicazione di tavole
astronomiche, testi di settore, cd e dvd inerenti, riviste cartacee e digitali,
atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
5.
attività internet mediante progettazione, creazione,
pubblicazione ed amministrazione di siti internet, mailing lists e caselle di
posta elettronica in simbiosi con l’oggetto Sociale;
6.
ricercare contatti, rapporti ed aderire ad associazioni
simili per aiuti, scambi di esperienze, attività comuni;
7.
aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi
principi e scopi, nonché le attività previste dal presente statuto;
8.
gestire e/o acquisire locali, strumenti, impianti
finalizzati al raggiungimento degli scopi Sociali;
9.
ricercare finanziamenti, elargizioni e donazioni sia da
privati che da enti pubblici.
2.
Quanto indicato nei precedenti commi seguirà i limiti e le
condizioni previste dal Decreto Legislativo 460/97, ovvero il divieto di
svolgere attività diverse da quelle istituzionali alla lettera a) dell’art. 10
del suddetto Decreto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Soci
Art. 6
-
L’Associazione è aperta a tutti
coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali.
-
Per l’adesione dei Soci, l ‘Associazione ed i
suoi rappresentanti potranno intraprendere qualsiasi iniziativa purché conforme
alla legge ed al presente Statuto.
-
Sono Soci tutti coloro che hanno sottoscritto
l’Atto Costitutivo, il presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno
nonché tutti coloro che, generalmente a seguito di presentazione di apposita
domanda elaborata dal Consiglio Direttivo, saranno
ammessi dall’Assemblea dei Soci in quanto condividono gli scopi
dell'Associazione e/o vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Art. 7
1.
La sottoscrizione dello Statuto e del
Regolamento Interno da parte dei Soci avviene senza riserve, ovvero nella domanda di
adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto
dell'Associazione e l’eventuale Regolamento Interno emanato dal Consiglio
Direttivo.
2.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali
obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota
associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea dei Soci con delibera da
assumere entro il mese di gennaio di ogni anno e valida per l'anno solare
seguente.
3.
L'iscrizione decorre dalla data di versamento della quota
Sociale alla Tesoreria dell’Associazione, previa delibera dell’Assemblea dei
Soci all’ammissione.
4.
L’Associato riceve, all’atto dell’iscrizione,
la Tessera Associativa
con decorrenza immediata, la cui validità è di un anno solare (365 giorni) a
partire dalla data di iscrizione.
5.
Le Tessere Associative sono numerate
progressivamente.
Il
numero di Tessera Associativa è anche il numero anagrafico del Socio cui
la Tessera
corrisponde.
6.
La Tessera Associativa
dovrà
essere rinnovata entro la data di scadenza della stessa, facendo pervenire
apposito modulo al Consiglio Direttivo, pena la perdita dello status di Socio e
la contestuale cessazione della carica Sociale eventualmente ricoperta.
7.
Il rinnovo della Tessera Associativa può essere
ritardato al massimo entro i tre mesi (90 giorni) successivi alla scadenza, non
determinando in tal caso modificazioni in ordine alla sua validità nel tempo
che fa sempre riferimento al giorno e mese della prima iscrizione. Il rinnovo
tardivo della Tessera Associativa non modifica il numero della stessa e il
Socio reintegrato gode, dal momento del suo reintegro, di tutti i diritti e
doveri attribuiti ai Soci.
Art. 8
1.
L’adesione all’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo né, tanto
meno, inferiore ad un anno solare dalla data di iscrizione.
2.
Le somme versate dai Soci a titolo di quota
associativa, straordinaria, lascito o liberalità non sono rimborsabili in alcun
caso e sono del pari intrasmissibili.
3.
È in facoltà di ciascun Socio recedere
dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta
(lettera a mano, raccomandata, fax), inviata al Presidente dell'Associazione e
al Consiglio Direttivo.
4.
Tutti i Soci cessano di appartenere inderogabilmente
all'Associazione per:
1.
dimissioni volontarie,
2.
non aver effettuato il versamento della quota Sociale entro
tre mesi (90 giorni) dalla scadenza della Tessera Associativa,
3.
esclusione per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice
Civile, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’Assemblea
dei Soci.
5.
I Soci recedenti od esclusi e che, comunque,
abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i
contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione. Possono, tuttavia, ottenere il rimborso delle spese
regolarmente documentate ed effettivamente sostenute in nome, per conto e
nell’interesse dell’Associazione, effettuate nei sei mesi precedenti al recesso
o esclusione.
Art. 9
1.
Tutti i Soci hanno diritto
a partecipare alle attività dell'Associazione e ad usufruire dei beni della stessa.
2.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare
all’Assemblea, a votare direttamente e mai per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a
recedere dall’appartenenza all'Associazione.
Solo i Soci maggiorenni
possono esprimere il proprio voto.
3.
I Soci hanno diritto a consultare il Libro dei Soci, il
Libro dei Verbali delle Assemblee e il Libro dei Verbali del Consiglio
Direttivo. Hanno altresì diritto di
chiederne, a loro spese, estratti mediante comunicazione in forma scritta
(lettera a mano, raccomandata, fax), inviata al Presidente dell'Associazione e al
Consiglio Direttivo.
Art. 10
1.
I Soci dell’Associazione hanno la seguente
classificazione:
1.
Junior, vale a dire persona fisica con età inferiore ai 18
anni;
2.
Ordinario, vale a dire persona fisica con età superiore ai
18 anni o persona giuridica o ente o istituzione;
3.
Senior, vale a dire persona fisica, con età superiore ai 18
anni, che ha rinnovato senza discontinuità la propria adesione all’Associazione
per due anni o più;
4.
“Ad Honorem”, vale a dire persona fisica, persona
giuridica, ente o istituzione che abbia contribuito in maniera determinante,
con la propria opera od il proprio sostegno ideale ovvero economico alla
realizzazione dell’oggetto Sociale. Il Tesseramento “Ad Honorem” è attribuibile
anche a personalità della cultura in generale. I Soci “Ad Honorem” sono nominati
dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La carica di Socio
Onorario è annuale o vitalizia, secondo quanto stabilito dall’Assemblea, e non
vincola al versamento della quota annuale di adesione.
2.
Per i Soci definiti ai punti 1., 2. e 3. del comma
precedente la quota associativa annua è variabile ed è fissata dall’Assemblea dei Soci con delibera da assumere entro il mese di gennaio
di ogni anno di cui all’Art. 16 comma 1., distinguendo, oltre a quella
ordinaria, altre due quote associative che caratterizzano le diverse classificazioni di Soci a seconda dell’importo
versato, ovvero:
-
“Sostenitore”,
che corrisponde una quota, che l’Assemblea stabilisce, tra quella ordinaria
e quella minima prevista per il Socio con caratterizzazione “Emerito”,
-
“Emerito”, che potrà corrispondere una somma a suo
arbitrio, avente però come minimo una quota determinata dall’Assemblea
superiore a quella prevista per il Socio con caratterizzazione “Sostenitore”.
Art. 11
L’Associato è tenuto a:
1.
corrispondere diligentemente la quota annuale di
associazione, stabilita dall’Assemblea dei Soci;
2.
osservare lo Statuto, l’eventuale Regolamento Interno e le
deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
3.
corrispondere le eventuali quote straordinarie deliberate
dall’Assemblea dei Soci ad integrazione del fondo destinato a sovvenire le
necessità del conseguimento delle finalità dell’Associazione;
4.
partecipare alle Assemblee dei Soci in quanto con la
propria presenza contribuisce a dare voce all’Organo Associativo più
importante. Tale diritto/dovere deve leggersi come un “invito” per quei Soci
che, per tenera età, anzianità o handicap, hanno difficoltà oggettive a
parteciparvi;
5.
prestare il lavoro preventivamente concordato.
Organi dell’Associazione
Art. 12
Sono organi
dell'Associazione :
1.
l’Assemblea dei Soci;
2.
il Presidente dell’Associazione;
3.
il Consiglio Direttivo;
4.
il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
5.
il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
6.
il Commissario Straordinario.
Art. 13
Tutte le cariche
associative sono conferite a titolo gratuito.
Art. 14
1.
A ricoprire le eventuali cariche Sociali sono i
Soci Senior, ed in caso di indisponibilità i Soci Ordinari e i Soci
Sostenitori.
2.
I Soci Junior non possono in ogni caso
ricoprire cariche Sociali.
3.
I Soci “Ad Honorem” possono divenire eleggibili
e ricoprire cariche Sociali all’interno dell’Associazione solo dopo avere
versato almeno la quota minima annuale di adesione, pur non essendovi
obbligati.
L’Assemblea dei Soci
Art. 15
1.
L'Assemblea rappresenta il potere primario ed ad Essa appartiene la totale sovranità che Essa esercita nei
modi e forme stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2.
L'Assemblea é costituita da tutti i Soci ed è ordinaria e straordinaria.
Art. 16
1.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta all'anno entro il primo mese dalla chiusura dell'esercizio Sociale per adempiere ai
seguenti compiti:
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-
eleggere i componenti dell’eventuale Collegio dei Revisori
dei Conti;
-
approvare il bilancio consuntivo o rendiconto dell'esercizio Sociale;
-
approvare le previsioni di
massima ed il rendiconto per l’esercizio successivo;
-
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico dei Soci.
2.
In sede straordinaria l'Assemblea delibera in
merito:
-
alla eventuale elezione dei componenti del Collegio dei
Probiviri;
-
alle questioni inerenti ad eventuali irregolarità
riscontrate dal Collegio dei Revisori;
-
alle eventuali deliberazioni emanate dal Collegio dei
Probiviri;
-
alla eventuale relazione annuale delle attività culturali
così come predisposte dal Consiglio Direttivo;
-
ad altri argomenti che siano proposti
all'ordine del giorno;
-
a tutto quanto a lei demandato
per Legge o per Statuto;
-
alle modifiche dello Statuto e allo
scioglimento della Associazione.
Art. 17
1.
Le Assemblee sono
convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante
gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata tramite
una comunicazione, scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax),
telematica (sms, lettera e-mail) o altra forma di
strumento informativo scritto idoneo.
2.
L’intervento in Assemblea dell’Associato non
regolarmente convocato sana il difetto.
3.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità
di cui al comma 1., alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 18
1.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei Soci. In
seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal
numero dei Soci presenti.
2.
La seconda convocazione non può avvenire se non
sono trascorse almeno due ore dalla prima convocazione.
3.
Il contenuto minimo per la convocazione è il
seguente:
-
luogo, data ed ora della prima e seconda
convocazione;
-
elenco dei vari argomenti all’ordine del
giorno.
Art. 19
1.
Ogni Socio, purché in regola con la quota
associativa, ha diritto di parola nell’Assemblea.
2.
Ogni Socio, ad esclusione di quelli definiti
Junior, purché in regola con la quota associativa, ha diritto ad un voto
nell’Assemblea.
3.
È escluso il voto per delega e per corrispondenza, così
come previsto dalla Circolare n. 168/E del 1998 del Ministero delle Finanze.
Art. 20
1.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai
successivi commi.
2.
Le deliberazioni di modifica dell'Atto
Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono
essere approvate con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.
La deliberazione di scioglimento
dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda
convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.
Art. 21
1.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal
Presidente dell’Associazione, che è anche il Presidente dell’Assemblea. Se il
Presidente dell’Associazione è assente, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente
o dal Consigliere più anziano.
2.
In caso di rifiuto o indisponibilità,
temporanea o duratura, del Presidente e/o di chi ne fa le veci a presiedere
l’Assemblea, i Soci possono procedere alla nomina di un Presidente
dell’Assemblea, scegliendolo liberamente a maggioranza di voti, tra tutti i
Soci presenti, ad esclusione di quelli Junior.
3.
Il Socio con il compito di Segretario
all’interno del Consiglio Direttivo è l’incaricato alla redazione del Verbale;
è facoltà del Presidente dell’Assemblea, con l’approvazione dei presenti e la
diretta approvazione dell’interessato, chiamare un Socio che funga da
Segretario incaricato alla redazione del Verbale di Assemblea, dispensando da
tale mansione il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
4.
Spetta al Presidente dell’Assemblea coordinare
i lavori durante la seduta e regolamentare il diritto di intervento dei Soci
all’Assemblea.
5.
Se necessario, i Soci, su invito del Presidente
dell’Assemblea, nominano due scrutatori.
6.
Le votazioni dell’Assemblea sono effettuate, ad
insindacabile scelta del Presidente della stessa, per alzata di mano, per
appello nominale o con voto segreto.
7.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo
verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali
Scrutatori.
8.
La raccolta dei singoli processi verbali
costituisce il registro delle deliberazioni (Libro Verbali Assemblee dei Soci).
Art. 22
L’Assemblea dei Soci,
Organo decisionale dell’Associazione, formandone la comune volontà, vincola
tutti gli Associati anche se dissenzienti.
Il Consiglio Direttivo
Art. 23
1.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo costituito da cinque membri eletti tra i Soci, come espresso dall’Art.
16 comma 1..
2.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno
ed i suoi membri sono rieleggibili.
3.
In casi straordinari l’Assemblea dei Soci può predisporre
che il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre membri.
Art. 24
1.
II Consiglio Direttivo, nella
prima riunione, elegge, a maggioranza, tra i propri membri, su
indicazione anche dell’Assemblea dei Soci, il Presidente.
2.
Vengono inoltre eletti, a maggioranza dei componenti, il
Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 25
1.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno tre
ore prima
della seduta fissata e con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga
opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei Consiglieri.
2.
Le convocazioni, oltre che nei modi previsti
nel comma 1. dell’Art. 17, possono essere inoltrate anche per via telefonica o
orale, ove questo sia possibile.
3.
L’intervento del Consigliere non regolarmente
convocato, sana il difetto.
Art. 26
1.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2.
Se invitati dal Presidente, possono partecipare altri
membri, in qualità di esperti.
Art. 27
1.
In caso di dimissioni, decesso o perdita dello
status di Socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, in
occasione della sua prima riunione, alla sostituzione chiedendone la convalida
alla prima Assemblea dei Soci.
2.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo,
non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla
carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione
successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà
in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale potrà reiterare o
cessare il mandato. In caso di cessazione si dovrà procedere all’elezione del
Consigliere mancante in seno all’Assemblea.
3.
Il Consigliere decade dalla carica eventualmente ricoperta
qualora non ottemperi secondo quanto disposto dal presente Statuto. La
ricusazione del Consigliere inadempiente può essere avanzata dai restanti
membri del Consiglio Direttivo e dovrà essere approvata dall’Assemblea dei
Soci. In caso di controversia si rimanda a quanto disposto dagli Articoli 48 e
49.
Art. 28
1.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
2.
Qualora il Consiglio Direttivo entri in contrasto o non raggiunga
un accordo costruttivo ai fini degli scopi ed interessi dell’Associazione,
anche sussistendo una maggioranza, è facoltà del Presidente convocare
l’Assemblea dei Soci per la delibera.
3.
Le votazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate, ad insindacabile scelta del Presidente
della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 29
1.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente
tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con
facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
2.
I poteri di straordinaria amministrazione
potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
Art. 30
II Consiglio
Direttivo adempie ai seguenti compiti:
-
attuare le direttive dell’Assemblea dei Soci;
-
programmare e promuovere le iniziative dell’Associazione;
-
determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nell’eventuale programma generale approvato dall'Assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa nei limiti
stabiliti dal bilancio di previsione;
-
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti
preventivo e consuntivo annuali;
-
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e
compilare l’eventuale Regolamento Interno;
-
deliberare su tutti gli atti di natura patrimoniale
necessari al conseguimento dei fini statutari ovvero necessari al funzionamento
dell’Associazione;
-
stabilire l’apertura o la chiusura di eventuali
conti correnti postali e bancari;
-
assumere l’eventuale personale;
-
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di
propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza;
-
elaborare le proposte all’Assemblea per la cessazione della
qualità di Associato e disporre eventuali provvedimenti disciplinari nel
confronti dei Soci;
-
accogliere la comunicazione scritta del Socio
che recede dall’Associazione.
Art. 31
1.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
2.
Spetta al Presidente, o ai suoi vicari,
coordinare i lavori durante la seduta e regolamentare il diritto di intervento
dei Consiglieri nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
4.
La verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio è
approvata nella seduta successiva.
5.
La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il
registro delle deliberazioni (Libro Verbali del Consiglio Direttivo).
Il Presidente
Art. 32
1.
Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo
secondo quanto disposto dall’Art. 24 comma 1..
2.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
e la firma sociale.
Art. 33
1.
Oltre alle mansioni previste dagli Articoli 17, 21, 25, 26,
31, 32, 51, il Presidente accerta il corretto funzionamento dell’Associazione,
secondo le norme prefissate dallo Statuto e da quelle eventualmente deliberate
dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, e sovrintende alla organizzazione
delle sue attività, se non è previsto altrimenti dall’Assemblea dei Soci e/o
dal Consiglio Direttivo.
2.
Il Presidente adempie ai seguenti compiti:
-
sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica
dell’Associazione;
-
tenere aggiornata la contabilità;
-
predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e
del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
-
conservare il Registro (Libro) dei Verbali dell’Assemblea
nonché il Registro (Libro) dei Verbali del Consiglio Direttivo;
-
conservare ed aggiornare il Registro (Libro)
dei Soci;
-
predisporre la consultazione o consegnare estratti del
Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee
e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ai Soci che ne hanno fatto
richiesta;
-
rappresentare l’Associazione in tutti i
rapporti con i terzi;
-
stare in giudizio in nome e per conto
dell’Associazione;
-
aprire, chiudere ed operare sugli eventuali
conti correnti postali e bancari;
-
custodire somme e valori dell'Associazione;
-
provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed eseguire ogni operazione di cassa;
-
accogliere la comunicazione scritta del Socio
che recede dall’Associazione;
-
in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione utile.
Art. 34
1.
Il Presidente può delegare solo alcune
tipologie di Consiglieri, così come espresse negli Articoli 36 e 37, allo
svolgimento di mansioni o incarichi specifici a lui spettanti.
2.
Per l’esecuzione, temporanea, di compiti
generici può delegare qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, fatta eccezione
per quanto indicato nell’Art. 21 comma 2..
3.
In caso di delega, il Presidente rimane
comunque responsabile dei compiti elencati all’Art. 34 e pertanto sovrintende i
delegati e il loro operato.
4.
Se ritenuto opportuno, il Presidente può,
anziché delegare, chiedere la collaborazione ai membri del Consiglio Direttivo
così come disciplinato nel comma 1..
5.
L’eventuale delega, o collaborazione, deve
essere verbalizzata in seno o al Consiglio Direttivo o all’Assemblea dei Soci.
Art. 35
Il Vicepresidente
coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di assenza, di
impedimento o di cessazione dello stesso.
Il Segretario
Art. 36
1.
Il Segretario svolge funzioni di Segretario Verbalizzante
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per quanto
indicato nell’Art. 21 comma 3..
2.
Il Presidente può delegarlo o chiederne la collaborazione,
con le modalità indicate nell’Art. 34 comma 5, per adempiere ai seguenti
compiti:
-
attendere alle funzioni amministrative dell’Associazione;
-
provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro (Libro) dei Soci;
-
conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
3.
Provvede al disbrigo della corrispondenza e assume funzioni
vicarie del Presidente in assenza dello stesso e del Vice-Presidente.
Il Tesoriere
Art. 37
1.
Il Tesoriere è a capo dell’eventuale personale e cura la
buona conservazione dei beni patrimoniali in dotazione all’Associazione,
eseguendo le operazioni relative alla gestione inventariale dell’Associazione
su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci, controfirmando i documenti
relativi.
2.
Il Presidente può delegarlo o chiederne la collaborazione,
secondo quanto indicato nell’Art. 34 comma 5, per adempiere ai seguenti
compiti:
-
tenere aggiornata la contabilità;
-
predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e
del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
-
operare sugli eventuali conti correnti postali
e bancari;
-
custodire somme e valori dell'Associazione;
-
provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed eseguire ogni operazione di cassa.
Esercizi Sociali e Rendiconti
Art. 38
1.
L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
2.
Il rendiconto economico finanziario
dell’Associazione deve fare riferimento all’anno solare, deve fornire un
informativa esauriente circa la situazione economico finanziaria
dell’Associazione, e deve essere corredato di una separata analitica relazione
dell’attività commerciale eventualmente posta in essere in esclusiva
strumentalità al perseguimento dei fini statutari.
3.
Il rendiconto economico finanziario
dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
dei Soci per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria entro il primo
mese dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 39
1.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente
predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale e comunque entro
i termini di Legge
necessari alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
2.
Una volta approvato, il rendiconto definitivo
deve essere pubblicato nel libro Verbali delle Assemblee dei Soci, allegandolo
al Verbale dell’Assemblea che lo ha emesso.
Art. 40
1.
È fatto divieto all'Associazione di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima ed unitaria struttura.
2.
Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno
essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Patrimonio
Art. 41
1.
Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile
ed è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
della stessa.
2.
I fondi possono essere depositati eventualmente presso uno
o più istituti di credito, come stabilisce il Consiglio Direttivo in attuazione
del settimo punto dell’Art. 30.
Art. 42
L'Associazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
-
quote associative fissate dal Consiglio Direttivo;
-
quote straordinarie fissate dall’Assemblea dei Soci;
-
contributi e liberalità degli Aderenti;
-
contributi e liberalità di privati (persone fisiche e
giuridiche);
-
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
-
contributi di Organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
introiti derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
-
rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'Associazione a qualunque titolo;
-
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
Sociale.
Scioglimento e Liquidazione
Art. 43
1.
L’Associazione si scioglie per delibera
dell’Assemblea.
2.
Lo scioglimento deve essere approvato da due
Assemblee, cui partecipino almeno i tre quarti dei Soci iscritti, consecutive,
la seconda delle quali non può avere luogo lo stesso giorno della prima.
Art. 44
1.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento
dell'Associazione nomina uno o più Liquidatori – anche tra i non Associati – e
stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo, risultante dall’avvenuta liquidazione.
2.
I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni
dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo “Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale” di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2000 (in G.U.
30 settembre 2000 n. 229 Serie Generale) e di cui all'art. 3, comma 190, della
Legge 23 dicembre 1996 n. 662, devolveranno il Patrimonio residuo ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge, prediligendo,
se possibile, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in
identico o analogo settore dell’Associazione e avente pertanto scopi affini.
Il Collegio dei Revisori
Art. 45
1.
L’Assemblea dei Soci, se lo ritiene opportuno o
se sussistono gli obblighi di Legge, annualmente provvede a maggioranza di voti
alla nomina del Collegio dei Revisori, i quali possono essere eletti anche tra
i non Soci.
2.
Il Collegio è composto da due membri effettivi
che dovranno compiere gli atti loro preposti sempre in maniera congiunta, se
l’Assemblea dei Soci non ha espressamente indicato altrimenti.
Art. 46
1.
Il Collegio dei Revisori dura in carica un anno
e i suoi membri sono rieleggibili.
2.
I Revisori cessano automaticamente il loro
incarico al termine del mandato a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi
diversamente o non sussistano gli obblighi di Legge per il reitero del
Collegio.
3.
In caso di dimissioni o decesso, l’Assemblea
dei Soci provvede, in occasione della sua prima riunione, alla sostituzione del
Revisore o alla sospensione del Collegio sino alla data in cui è convocata
l’Assemblea ordinaria di cui all’Art. 16 comma 1..
4.
Il Collegio dei Revisori, procedendo anche ad atti di
ispezione, esercita le funzioni di controllo
contabile dell’Associazione, accertando la regolare tenuta della
contabilità Sociale e la consistenza di cassa, e ne
riferisce all’Assemblea.
5.
Tali funzioni verranno eseguite ogni qual volta
il Collegio lo riterrà opportuno o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci.
6.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni
previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Il Collegio dei Probiviri
Art. 47
L’Assemblea dei Soci,
se lo ritiene opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge, provvede a
maggioranza di voti alla nomina del Collegio dei Probiviri, i quali possono
essere eletti anche tra i non Soci.
Art. 48
Ai sensi dell’articolo
808 del Codice Procedura Civile qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra
gli Organi Sociali e i Soci, o tra i Soci, o tra distinti Organi Sociali, sia
nell’interpretazione che nell’esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al
giudizio del Collegio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio Arbitrale ai
sensi dell’articolo 809 del Codice di Procedura Civile.
Art. 49
1.
Il Collegio dei Probiviri opera come amichevole
compositore a dirimere eventuali controversie tra i Soci e dichiara, in caso di
controversia, la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo come previsto dal
presente Statuto.
2.
Il Collegio ha la funzione di esaminare in
seconda istanza, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti del Consiglio
Direttivo in materia disciplinare.
2.
Il ricorso scritto è presentato al Collegio dei
Probiviri e per conoscenza al Consiglio Direttivo, con le relative motivazioni,
entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.
Se il Collegio dei Probiviri non è costituito, il ricorso è restituito al
Consiglio Direttivo e al Presidente, che entro trenta (30) giorni convocherà
l’Assemblea dei Soci al fine di nominare il Collegio dei Probiviri, secondo quanto
disposto nell’Art. 47.
3.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri
sono emanate nel termine massimo di sessanta (60) giorni dalla sua nomina o
dalla presentazione del ricorso e sono comunicate al Presidente, al Consiglio
Direttivo, ed ai Soci interessati.
4.
Il testo della deliberazione è affisso
nell’eventuale Albo dell’Associazione e verbalizzato alla prima Assemblea in
seguito convocata.
5.
Il Collegio giudica “ex bono et aequo” senza
formalità di procedure.
6.
Le decisioni del Collegio sono insindacabili ed
inappellabili.
Art. 50
1.
Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri, detti anche Arbitri.
2.
Qualora il Collegio non è costituito, gli Arbitri, in caso
di controversia, vengono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai
primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di
Cosenza, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
3.
Il Collegio dura in carica dal momento della
nomina sino alla data in cui l’Assemblea dichiara la sospensione indefinita del
Collegio, che sarà comunque successiva alla risoluzione dell’eventuale
controversia.
4.
In caso di dimissioni o decesso, si provvede,
alla sostituzione dell’Arbitro con le stesse modalità in cui è stato nominato.
5.
Gli Arbitri sono
rieleggibili e cessano automaticamente il loro incarico secondo quanto indicato
nel comma 3., a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente o non
sussistano gli obblighi di Legge per il reitero del Collegio.
Art. 51
Se per qualsivoglia
ragione il Collegio dei Probiviri non potesse fungere da Collegio Arbitrale, il
Presidente fungerà da Arbitro unico, ottemperando a tale incarico secondo le modalità
espresse nell’Art. 50 comma 3; nel caso che Egli non voglia o non possa fungere
da Arbitro, è a lui demandata la nomina di un Arbitro unico.
Il Commissario Straordinario
Art. 52
1.
Qualora il Consiglio Direttivo si renda
totalmente dimissionario e/o non sia possibile nominarne uno nuovo, l’Assemblea
dei Soci può procedere alla nomina di un Commissario Straordinario.
2.
Il Commissario Straordinario può essere scelto
anche tra i non Soci.
3.
Egli dura in carica un periodo massimo di sei
mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga.
4.
Ha i poteri e gli obblighi normalmente
spettanti al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
5.
Prima della scadenza del suo mandato il
Commissario Straordinario convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo.
6.
Alla fine del mandato, redige il rendiconto del
periodo commissariale.
Norme Applicabili e Conclusive
Art. 53
Per tutto quanto qui
non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché
quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460 e successive
modificazioni.
Vai al Regolamento Interno.
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