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DOPO UN AGOSTO INTENSO (VEDI CALENDARIO INIZIATIVE), PER IL GRUPPO SETTEMBRE SARA' DI RIPOSO E DI RICARICA

Statuto GAM - ONLUS

Statuto valido dal Marzo 2008

Denominazione, Durata, Sede

             

Art. 1         

Il Gruppo Astrofili Menkalinan - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, denotato anche con la sigla G.A.M. - O.N.L.U.S. avendo assunto e facendo uso nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” ovvero dell’acronimo “O.N.L.U.S”, e di seguito indicato con il titolo di Associazione, é un'associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro tra studenti e dipendenti dell'Università della Calabria e altri soggetti esterni all'Università interessati agli argomenti di discussione.

 

Art. 2         

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

 

Art. 3         

L’Associazione ha sede sociale presso il Dipartimento di Fisica dell'Universitá della Calabria in località Arcavacata di RENDE (CS).

 

 

 

Finalità

 

 

Art. 4         

L’Associazione svolge la propria attività essenzialmente su base di volontariato degli Associati, degli Aderenti e dei Sostenitori e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare:

1.      promuove e diffonde principalmente la scienza astronomica, e genericamente le discipline ad essa correlate, nel territorio;

2.      svolge attività di indagine astronomica;

3.      amplia gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo scientifico, e più precisamente in quello astronomico, affinché sappiano trasmettere le cognizioni scientifiche;

4.      si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

5.      accresce la conoscenza delle scienze astronomiche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

6.      si pone come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura scientifica e in particolare astronomica, un sollievo al proprio disagio;

7.      ricerca collaborazioni con gli enti pubblici per il concreto perseguimento delle finalità esposte nei punti precedenti.

 

Art. 5         

1.       L’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, tra le quali:

1.      realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio, progettazione, allestimento di iniziative a carattere scientifico e qualsiasi altro genere di manifestazione culturale utile al raggiungimento dello scopo Sociale;

2.      organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari informali di astronomia e astrofisica, serate osservative, proiezioni di films e documentari, tavole rotonde, lezioni, corsi, stàges, sia per adulti che per bambini e ragazzi;

3.      attività di formazione mediante corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

4.      attività editoriale mediante pubblicazione di tavole astronomiche, testi di settore, cd e dvd inerenti, riviste cartacee e digitali, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

5.      attività internet mediante progettazione, creazione, pubblicazione ed amministrazione di siti internet, mailing lists e caselle di posta elettronica in simbiosi con l’oggetto Sociale;

6.      ricercare contatti, rapporti ed aderire ad associazioni simili per aiuti, scambi di esperienze, attività comuni;

7.      aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente statuto;

8.      gestire e/o acquisire locali, strumenti, impianti finalizzati al raggiungimento degli scopi Sociali;

9.      ricercare finanziamenti, elargizioni e donazioni sia da privati che da enti pubblici.

2.       Quanto indicato nei precedenti commi seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 460/97, ovvero il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali alla lettera a) dell’art. 10 del suddetto Decreto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

 

Soci

 

 

Art. 6         

-          L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

-          Per l’adesione dei Soci, l ‘Associazione ed i suoi rappresentanti potranno intraprendere qualsiasi iniziativa purché conforme alla legge ed al presente Statuto.

-          Sono Soci tutti coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo, il presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno nonché tutti coloro che, generalmente a seguito di presentazione di apposita domanda elaborata dal Consiglio Direttivo, saranno ammessi dall’Assemblea dei Soci in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e/o vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

 

Art. 7         

1.       La sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento Interno da parte dei Soci avviene senza riserve, ovvero nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e l’eventuale Regolamento Interno emanato dal Consiglio Direttivo.

2.       Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea dei Soci con delibera da assumere entro il mese di gennaio di ogni anno e valida per l'anno solare seguente.

3.       L'iscrizione decorre dalla data di versamento della quota Sociale alla Tesoreria dell’Associazione, previa delibera dell’Assemblea dei Soci all’ammissione.

4.       L’Associato riceve, all’atto dell’iscrizione, la Tessera Associativa con decorrenza immediata, la cui validità è di un anno solare (365 giorni) a partire dalla data di iscrizione.

5.       Le Tessere Associative sono numerate progressivamente.

Il numero di Tessera Associativa è anche il numero anagrafico del Socio cui la Tessera corrisponde.

6.       La Tessera Associativa dovrà essere rinnovata entro la data di scadenza della stessa, facendo pervenire apposito modulo al Consiglio Direttivo, pena la perdita dello status di Socio e la contestuale cessazione della carica Sociale eventualmente ricoperta.

7.       Il rinnovo della Tessera Associativa può essere ritardato al massimo entro i tre mesi (90 giorni) successivi alla scadenza, non determinando in tal caso modificazioni in ordine alla sua validità nel tempo che fa sempre riferimento al giorno e mese della prima iscrizione. Il rinnovo tardivo della Tessera Associativa non modifica il numero della stessa e il Socio reintegrato gode, dal momento del suo reintegro, di tutti i diritti e doveri attribuiti ai Soci.

 

Art. 8         

1.       L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo né, tanto meno, inferiore ad un anno solare dalla data di iscrizione.

2.       Le somme versate dai Soci a titolo di quota associativa, straordinaria, lascito o liberalità non sono rimborsabili in alcun caso e sono del pari intrasmissibili.

3.       È in facoltà di ciascun Socio recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta (lettera a mano, raccomandata, fax), inviata al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo.

4.       Tutti i Soci cessano di appartenere inderogabilmente all'Associazione per:

1.      dimissioni volontarie,

2.      non aver effettuato il versamento della quota Sociale entro tre mesi (90 giorni) dalla scadenza della Tessera Associativa,

3.      esclusione per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’Assemblea dei Soci.

5.       I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Possono, tuttavia, ottenere il rimborso delle spese regolarmente documentate ed effettivamente sostenute in nome, per conto e nell’interesse dell’Associazione, effettuate nei sei mesi precedenti al recesso o esclusione.

 

Art. 9         

1.       Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione e ad usufruire dei beni della stessa.

2.       Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea, a votare direttamente e mai per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all'Associazione.

Solo i Soci maggiorenni possono esprimere il proprio voto.

3.       I Soci hanno diritto a consultare il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Assemblee e il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. Hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti mediante comunicazione in forma scritta (lettera a mano, raccomandata, fax), inviata al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo.

 

Art. 10      

1.       I Soci dell’Associazione hanno la seguente classificazione:

1.      Junior, vale a dire persona fisica con età inferiore ai 18 anni;

2.      Ordinario, vale a dire persona fisica con età superiore ai 18 anni o persona giuridica o ente o istituzione;

3.      Senior, vale a dire persona fisica, con età superiore ai 18 anni, che ha rinnovato senza discontinuità la propria adesione all’Associazione per due anni o più;

4.      “Ad Honorem”, vale a dire persona fisica, persona giuridica, ente o istituzione che abbia contribuito in maniera determinante, con la propria opera od il proprio sostegno ideale ovvero economico alla realizzazione dell’oggetto Sociale. Il Tesseramento “Ad Honorem” è attribuibile anche a personalità della cultura in generale. I Soci “Ad Honorem” sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La carica di Socio Onorario è annuale o vitalizia, secondo quanto stabilito dall’Assemblea, e non vincola al versamento della quota annuale di adesione.

2.       Per i Soci definiti ai punti 1., 2. e 3. del comma precedente la quota associativa annua è variabile ed è fissata dall’Assemblea dei Soci con delibera da assumere entro il mese di gennaio di ogni anno di cui all’Art. 16 comma 1., distinguendo, oltre a quella ordinaria, altre due quote associative che caratterizzano le diverse classificazioni di Soci a seconda dell’importo versato, ovvero:

-          Sostenitore”, che corrisponde una quota, che l’Assemblea stabilisce, tra quella ordinaria e quella minima prevista per il Socio con caratterizzazione “Emerito”,

-          “Emerito”, che potrà corrispondere una somma a suo arbitrio, avente però come minimo una quota determinata dall’Assemblea superiore a quella prevista per il Socio con caratterizzazione “Sostenitore”.

 

Art. 11      

L’Associato è tenuto a:

1.      corrispondere diligentemente la quota annuale di associazione, stabilita dall’Assemblea dei Soci;

2.      osservare lo Statuto, l’eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;

3.      corrispondere le eventuali quote straordinarie deliberate dall’Assemblea dei Soci ad integrazione del fondo destinato a sovvenire le necessità del conseguimento delle finalità dell’Associazione;

4.      partecipare alle Assemblee dei Soci in quanto con la propria presenza contribuisce a dare voce all’Organo Associativo più importante. Tale diritto/dovere deve leggersi come un “invito” per quei Soci che, per tenera età, anzianità o handicap, hanno difficoltà oggettive a parteciparvi;

5.      prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

 

 

Organi dell’Associazione

 

Art. 12      

Sono organi dell'Associazione :

1.      l’Assemblea dei Soci;

2.      il Presidente dell’Associazione;

3.      il Consiglio Direttivo;

4.      il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);

5.      il Collegio dei Probiviri (facoltativo);

6.      il Commissario Straordinario.

 

Art. 13      

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.

 

 

Art. 14      

1.       A ricoprire le eventuali cariche Sociali sono i Soci Senior, ed in caso di indisponibilità i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori.

2.       I Soci Junior non possono in ogni caso ricoprire cariche Sociali.

3.       I Soci “Ad Honorem” possono divenire eleggibili e ricoprire cariche Sociali all’interno dell’Associazione solo dopo avere versato almeno la quota minima annuale di adesione, pur non essendovi obbligati.

 

 

 

L’Assemblea dei Soci

 

Art. 15      

1.       L'Assemblea rappresenta il potere primario ed ad Essa appartiene la totale sovranità che Essa esercita nei modi e forme stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2.       L'Assemblea é costituita da tutti i Soci ed è ordinaria e straordinaria.

 

Art. 16      

1.       L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo mese dalla chiusura dell'esercizio Sociale per adempiere ai seguenti compiti:

-          eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

-          eleggere i componenti dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

-          approvare il bilancio consuntivo o rendiconto dell'esercizio Sociale;

-          approvare le previsioni di massima ed il rendiconto per l’esercizio successivo;

-          stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

2.       In sede straordinaria l'Assemblea delibera in merito:

-          alla eventuale elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;

-          alle questioni inerenti ad eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori;

-          alle eventuali deliberazioni emanate dal Collegio dei Probiviri;

-          alla eventuale relazione annuale delle attività culturali così come predisposte dal Consiglio Direttivo;

-          ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;

-          a tutto quanto a lei demandato per Legge o per Statuto;

-          alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Associazione.

 

 

Art. 17      

1.       Le Assemblee sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata tramite una comunicazione, scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax), telematica (sms, lettera e-mail) o altra forma di strumento informativo scritto idoneo.

2.       L’intervento in Assemblea dell’Associato non regolarmente convocato sana il difetto.

3.       La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 1., alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.

 

Art. 18      

1.       In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei Soci presenti.

2.       La seconda convocazione non può avvenire se non sono trascorse almeno due ore dalla prima convocazione.

3.       Il contenuto minimo per la convocazione è il seguente:

-          luogo, data ed ora della prima e seconda convocazione;

-          elenco dei vari argomenti all’ordine del giorno.

 

Art. 19      

1.       Ogni Socio, purché in regola con la quota associativa, ha diritto di parola nell’Assemblea.

2.       Ogni Socio, ad esclusione di quelli definiti Junior, purché in regola con la quota associativa, ha diritto ad un voto nell’Assemblea.

3.       È escluso il voto per delega e per corrispondenza, così come previsto dalla Circolare n. 168/E del 1998 del Ministero delle Finanze.

 

Art. 20      

1.       Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2.       Le deliberazioni di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.       La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

 

Art. 21      

1.       L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che è anche il Presidente dell’Assemblea. Se il Presidente dell’Associazione è assente, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

2.       In caso di rifiuto o indisponibilità, temporanea o duratura, del Presidente e/o di chi ne fa le veci a presiedere l’Assemblea, i Soci possono procedere alla nomina di un Presidente dell’Assemblea, scegliendolo liberamente a maggioranza di voti, tra tutti i Soci presenti, ad esclusione di quelli Junior.

3.       Il Socio con il compito di Segretario all’interno del Consiglio Direttivo è l’incaricato alla redazione del Verbale; è facoltà del Presidente dell’Assemblea, con l’approvazione dei presenti e la diretta approvazione dell’interessato, chiamare un Socio che funga da Segretario incaricato alla redazione del Verbale di Assemblea, dispensando da tale mansione il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

4.       Spetta al Presidente dell’Assemblea coordinare i lavori durante la seduta e regolamentare il diritto di intervento dei Soci all’Assemblea.

5.       Se necessario, i Soci, su invito del Presidente dell’Assemblea, nominano due scrutatori.

6.       Le votazioni dell’Assemblea sono effettuate, ad insindacabile scelta del Presidente della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

7.       Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

8.       La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il registro delle deliberazioni (Libro Verbali Assemblee dei Soci).

 

Art. 22      

L’Assemblea dei Soci, Organo decisionale dell’Associazione, formandone la comune volontà, vincola tutti gli Associati anche se dissenzienti.

 

 

 

Il Consiglio Direttivo

 

Art. 23      

1.       L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da cinque membri eletti tra i Soci, come espresso dall’Art. 16 comma 1..

2.       Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

3.       In casi straordinari l’Assemblea dei Soci può predisporre che il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre membri.

 

 

Art. 24      

1.       II Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, a maggioranza, tra i propri membri, su indicazione anche dell’Assemblea dei Soci, il Presidente.

2.       Vengono inoltre eletti, a maggioranza dei componenti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

 

Art. 25      

1.       Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno tre ore prima della seduta fissata e con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

2.       Le convocazioni, oltre che nei modi previsti nel comma 1. dell’Art. 17, possono essere inoltrate anche per via telefonica o orale, ove questo sia possibile.

3.       L’intervento del Consigliere non regolarmente convocato, sana il difetto.

 

Art. 26      

1.       Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2.       Se invitati dal Presidente, possono partecipare altri membri, in qualità di esperti.

 

Art. 27      

1.       In caso di dimissioni, decesso o perdita dello status di Socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, in occasione della sua prima riunione, alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci.

2.       Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale potrà reiterare o cessare il mandato. In caso di cessazione si dovrà procedere all’elezione del Consigliere mancante in seno all’Assemblea.

3.       Il Consigliere decade dalla carica eventualmente ricoperta qualora non ottemperi secondo quanto disposto dal presente Statuto. La ricusazione del Consigliere inadempiente può essere avanzata dai restanti membri del Consiglio Direttivo e dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci. In caso di controversia si rimanda a quanto disposto dagli Articoli 48 e 49.

 

Art. 28      

1.       Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2.       Qualora il Consiglio Direttivo entri in contrasto o non raggiunga un accordo costruttivo ai fini degli scopi ed interessi dell’Associazione, anche sussistendo una maggioranza, è facoltà del Presidente convocare l’Assemblea dei Soci per la delibera.

3.       Le votazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate, ad insindacabile scelta del Presidente della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

 

Art. 29      

1.       Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

2.       I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

 

Art. 30      

II Consiglio Direttivo adempie ai seguenti compiti:

-          attuare le direttive dell’Assemblea dei Soci;

-          programmare e promuovere le iniziative dell’Associazione;

-          determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nell’eventuale programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione;

-          sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;

-          fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e compilare l’eventuale Regolamento Interno;

-          deliberare su tutti gli atti di natura patrimoniale necessari al conseguimento dei fini statutari ovvero necessari al funzionamento dell’Associazione;

-          stabilire l’apertura o la chiusura di eventuali conti correnti postali e bancari;

-          assumere l’eventuale personale;

-          ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-          elaborare le proposte all’Assemblea per la cessazione della qualità di Associato e disporre eventuali provvedimenti disciplinari nel confronti dei Soci;

-          accogliere la comunicazione scritta del Socio che recede dall’Associazione.

 

Art. 31      

1.       Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

2.       Spetta al Presidente, o ai suoi vicari, coordinare i lavori durante la seduta e regolamentare il diritto di intervento dei Consiglieri nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3.       Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

4.       La verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio è approvata nella seduta successiva.

5.       La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il registro delle deliberazioni (Libro Verbali del Consiglio Direttivo).

 

 

 

Il Presidente

 

Art. 32      

1.       Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall’Art. 24 comma 1..

2.       Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.

 

Art. 33      

1.       Oltre alle mansioni previste dagli Articoli 17, 21, 25, 26, 31, 32, 51, il Presidente accerta il corretto funzionamento dell’Associazione, secondo le norme prefissate dallo Statuto e da quelle eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, e sovrintende alla organizzazione delle sue attività, se non è previsto altrimenti dall’Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo.

2.       Il Presidente adempie ai seguenti compiti:

-          sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;

-          tenere aggiornata la contabilità;

-          predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

-          conservare il Registro (Libro) dei Verbali dell’Assemblea nonché il Registro (Libro) dei Verbali del Consiglio Direttivo;

-          conservare ed aggiornare il Registro (Libro) dei Soci;

-          predisporre la consultazione o consegnare estratti del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ai Soci che ne hanno fatto richiesta;

-          rappresentare l’Associazione in tutti i rapporti con i terzi;

-          stare in giudizio in nome e per conto dell’Associazione;

-          aprire, chiudere ed operare sugli eventuali conti correnti postali e bancari;

-          custodire somme e valori dell'Associazione;

-          provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed eseguire ogni operazione di cassa;

-          accogliere la comunicazione scritta del Socio che recede dall’Associazione;

-          in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

 

Art. 34      

1.       Il Presidente può delegare solo alcune tipologie di Consiglieri, così come espresse negli Articoli 36 e 37, allo svolgimento di mansioni o incarichi specifici a lui spettanti.

2.       Per l’esecuzione, temporanea, di compiti generici può delegare qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quanto indicato nell’Art. 21 comma 2..

3.       In caso di delega, il Presidente rimane comunque responsabile dei compiti elencati all’Art. 34 e pertanto sovrintende i delegati e il loro operato.

4.       Se ritenuto opportuno, il Presidente può, anziché delegare, chiedere la collaborazione ai membri del Consiglio Direttivo così come disciplinato nel comma 1..

5.       L’eventuale delega, o collaborazione, deve essere verbalizzata in seno o al Consiglio Direttivo o all’Assemblea dei Soci.

 

Art. 35      

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dello stesso.

 

 

 

Il Segretario

 

Art. 36      

1.       Il Segretario svolge funzioni di Segretario Verbalizzante del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per quanto indicato nell’Art. 21 comma 3..

2.       Il Presidente può delegarlo o chiederne la collaborazione, con le modalità indicate nell’Art. 34 comma 5, per adempiere ai seguenti compiti:

-          attendere alle funzioni amministrative dell’Associazione;

-          provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro (Libro) dei Soci;

-          conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3.       Provvede al disbrigo della corrispondenza e assume funzioni vicarie del Presidente in assenza dello stesso e del Vice-Presidente.

 

 

 

Il Tesoriere

 

Art. 37      

1.       Il Tesoriere è a capo dell’eventuale personale e cura la buona conservazione dei beni patrimoniali in dotazione all’Associazione, eseguendo le operazioni relative alla gestione inventariale dell’Associazione su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci, controfirmando i documenti relativi.

2.       Il Presidente può delegarlo o chiederne la collaborazione, secondo quanto indicato nell’Art. 34 comma 5, per adempiere ai seguenti compiti:

-          tenere aggiornata la contabilità;

-          predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

-          operare sugli eventuali conti correnti postali e bancari;

-          custodire somme e valori dell'Associazione;

-          provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed eseguire ogni operazione di cassa.

 

 

 

Esercizi Sociali e Rendiconti

 

Art. 38      

1.       L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.       Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve fare riferimento all’anno solare, deve fornire un informativa esauriente circa la situazione economico finanziaria dell’Associazione, e deve essere corredato di una separata analitica relazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere in esclusiva strumentalità al perseguimento dei fini statutari.

3.       Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria entro il primo mese dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 39      

1.       Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale e comunque entro

i termini di Legge necessari alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

2.       Una volta approvato, il rendiconto definitivo deve essere pubblicato nel libro Verbali delle Assemblee dei Soci, allegandolo al Verbale dell’Assemblea che lo ha emesso.

 

Art. 40      

1.       È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

2.       Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

 

Patrimonio

 

Art. 41      

1.       Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della stessa.

2.       I fondi possono essere depositati eventualmente presso uno o più istituti di credito, come stabilisce il Consiglio Direttivo in attuazione del settimo punto dell’Art. 30.

 

Art. 42      

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-          quote associative fissate dal Consiglio Direttivo;

-          quote straordinarie fissate dall’Assemblea dei Soci;

-          contributi e liberalità degli Aderenti;

-          contributi e liberalità di privati (persone fisiche e giuridiche);

-          contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;

-          contributi di Organismi internazionali;

-          donazioni e lasciti testamentari;

-          introiti derivanti da convenzioni;

-          entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-          rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

-          ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale.

 

 

 

Scioglimento e Liquidazione

 

Art. 43      

1.       L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea.

2.       Lo scioglimento deve essere approvato da due Assemblee, cui partecipino almeno i tre quarti dei Soci iscritti, consecutive, la seconda delle quali non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

 

Art. 44     

1.       L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più Liquidatori – anche tra i non Associati – e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo, risultante dall’avvenuta liquidazione.

2.       I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo “Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale” di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2000 (in G.U. 30 settembre 2000 n. 229 Serie Generale) e di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, devolveranno il Patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, prediligendo, se possibile, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore dell’Associazione e avente pertanto scopi affini.

 

 

 

Il Collegio dei Revisori

 

Art. 45      

1.       L’Assemblea dei Soci, se lo ritiene opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge, annualmente provvede a maggioranza di voti alla nomina del Collegio dei Revisori, i quali possono essere eletti anche tra i non Soci.

2.       Il Collegio è composto da due membri effettivi che dovranno compiere gli atti loro preposti sempre in maniera congiunta, se l’Assemblea dei Soci non ha espressamente indicato altrimenti.

 

Art. 46      

1.       Il Collegio dei Revisori dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.

2.       I Revisori cessano automaticamente il loro incarico al termine del mandato a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente o non sussistano gli obblighi di Legge per il reitero del Collegio.

3.       In caso di dimissioni o decesso, l’Assemblea dei Soci provvede, in occasione della sua prima riunione, alla sostituzione del Revisore o alla sospensione del Collegio sino alla data in cui è convocata l’Assemblea ordinaria di cui all’Art. 16 comma 1.. 

4.       Il Collegio dei Revisori, procedendo anche ad atti di ispezione, esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità Sociale e la consistenza di cassa, e ne riferisce all’Assemblea.

5.       Tali funzioni verranno eseguite ogni qual volta il Collegio lo riterrà opportuno o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

6.       Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

 

 

 

Il Collegio dei Probiviri

 

Art. 47      

L’Assemblea dei Soci, se lo ritiene opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge, provvede a maggioranza di voti alla nomina del Collegio dei Probiviri, i quali possono essere eletti anche tra i non Soci.

 

Art. 48      

Ai sensi dell’articolo 808 del Codice Procedura Civile qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli Organi Sociali e i Soci, o tra i Soci, o tra distinti Organi Sociali, sia nell’interpretazione che nell’esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio Arbitrale ai sensi dell’articolo 809 del Codice di Procedura Civile.

 

Art. 49      

1.       Il Collegio dei Probiviri opera come amichevole compositore a dirimere eventuali controversie tra i Soci e dichiara, in caso di controversia, la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo come previsto dal presente Statuto.

2.       Il Collegio ha la funzione di esaminare in seconda istanza, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

2.       Il ricorso scritto è presentato al Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Consiglio Direttivo, con le relative motivazioni, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Se il Collegio dei Probiviri non è costituito, il ricorso è restituito al Consiglio Direttivo e al Presidente, che entro trenta (30) giorni convocherà l’Assemblea dei Soci al fine di nominare il Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto nell’Art. 47.

3.       Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono emanate nel termine massimo di sessanta (60) giorni dalla sua nomina o dalla presentazione del ricorso e sono comunicate al Presidente, al Consiglio Direttivo, ed ai Soci interessati. 

4.       Il testo della deliberazione è affisso nell’eventuale Albo dell’Associazione e verbalizzato alla prima Assemblea in seguito convocata.

5.       Il Collegio giudica “ex bono et aequo” senza formalità di procedure.

6.       Le decisioni del Collegio sono insindacabili ed inappellabili.

 

Art. 50      

1.       Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, detti anche Arbitri.

2.       Qualora il Collegio non è costituito, gli Arbitri, in caso di controversia, vengono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Cosenza, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

3.       Il Collegio dura in carica dal momento della nomina sino alla data in cui l’Assemblea dichiara la sospensione indefinita del Collegio, che sarà comunque successiva alla risoluzione dell’eventuale controversia.

4.       In caso di dimissioni o decesso, si provvede, alla sostituzione dell’Arbitro con le stesse modalità in cui è stato nominato. 

5.       Gli Arbitri sono rieleggibili e cessano automaticamente il loro incarico secondo quanto indicato nel comma 3., a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente o non sussistano gli obblighi di Legge per il reitero del Collegio.

 

Art. 51      

Se per qualsivoglia ragione il Collegio dei Probiviri non potesse fungere da Collegio Arbitrale, il Presidente fungerà da Arbitro unico, ottemperando a tale incarico secondo le modalità espresse nell’Art. 50 comma 3; nel caso che Egli non voglia o non possa fungere da Arbitro, è a lui demandata la nomina di un Arbitro unico.

 

 

 

Il Commissario Straordinario

 

Art. 52      

1.       Qualora il Consiglio Direttivo si renda totalmente dimissionario e/o non sia possibile nominarne uno nuovo, l’Assemblea dei Soci può procedere alla nomina di un Commissario Straordinario.

2.       Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non Soci.

3.       Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga.

4.       Ha i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

5.       Prima della scadenza del suo mandato il Commissario Straordinario convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

6.       Alla fine del mandato, redige il rendiconto del periodo commissariale.

 

 

 

Norme Applicabili e Conclusive

 

Art. 53      

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460 e successive modificazioni.

 

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